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Condizioni generali di contratto

Kleinbongartz & Kaiser oHG
KUKKO-Werkzeuge
Condizioni generali di consegna e di pagamento

Campo di applicazione

1. Le presenti condizioni di consegna e di pagamento si applicano a tutti i contratti, anche futuri, con imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico e patrimoni separati di diritto pubblico sulle consegne e su altre prestazioni, compresi i contratti d’appalto, i contratti di consulenza, i lavori subordinati e la fornitura di oggetti/servizi rappresentabili e non rappresentabili. Le condizioni di acquisto del cliente non si applicano in alcun caso.

2. Accordi a voce, clausole accessorie, impegni assunti, garanzie e altre garanzie a titolo assicurativo dei nostri dipendenti sono vincolanti solo previa la nostra conferma presentata per iscritto.

3. Le nostre offerte sono senza impegno e non vincolanti. Gli ordini diventano vincolanti solo con la conferma dell’ordine da parte nostra.

4. I dati e le immagini presenti negli opuscoli e nei cataloghi sono valori approssimativi tipici del settore, a meno che non siano stati indicati da noi espressamente come vincolanti.

Prezzi

5. Se non diversamente concordato, i nostri prezzi si intendono franco fabbrica, e non comprendono le spese di imballaggio, trasporto, porto, assicurazione e IVA. Se non diversamente concordato, si applica il nostro listino prezzi valido al momento della stipula del contratto di acquisto.

6. Il valore minimo della fattura è pari a 50 euro al netto della merce. Nel caso in cui il valore minimo non venga raggiunto, verrà addebitata una spesa amministrativa attualmente pari a 8 euro.

7. Se la merce viene consegnata imballata, calcoleremo l’imballaggio al prezzo di costo; nell’ambito delle normative vigenti riaccettiamo gli imballaggi consegnati, a patto che vengano restituiti dal committente franco di porto e in termini accettabili.

8. Qualora oneri pubblici, costi relativi alla manodopera, al materiale e all’energia o altri costi esterni compresi nel prezzo concordato cambiassero dopo due mesi a decorrere dalla stipula del contratto o si aggiungessero altre spese, siamo autorizzati a effettuare un adeguato del prezzo nella misura rispettiva.

Condizioni di pagamento

9. I pagamenti devono essere effettuati conformemente ai termini di pagamento e agli sconti indicati sulle fatture a decorrere dalla data della fattura sempre al netto. Lo sconto si riferisce sempre solo al valore della fattura, escluso il trasporto della merce, e presuppone il pareggio di tutti gli eventuali obblighi di pagamento scaduti da parte del committente al momento dello sconto. Il giorno della scadenza del pagamento dobbiamo aver ricevuto l’importo sul nostro conto.

10. In caso di ritardo nel pagamento ci riserviamo il diritto di addebitare interessi moratori pari all’8% in più rispetto al tasso di base della BCE.

11. Le sostituzioni vengono accettate solo previo accordo e a condizione che siano scontabili. Le spese di scontabilità e di incasso sono a carico del committente.

12. Se dopo la stipula del contratto si dovesse constatare che il nostro diritto a ricevere il pagamento fosse in pericolo per insolvibilità del committente, se il committente causa un ritardo del pagamento di un importo ingente o se si vengono a creare circostanze che fanno constatare un notevole peggioramento della solvibilità finanziaria del committente (per es. un declassamento notevole del limite dell’acquirente presso la nostra assicurazione di credito commerciale cosicché l’ordine non sia più coperto), abbiamo la facoltà di rivendicare i nostri diritti ai sensi dell’art. 321 del codice civile tedesco (BGB). Abbiamo altresì il diritto di esigere tutti i pagamenti ancora in essere nell’ambito del rapporto commerciale e di cancellare la sostituzione esigendo al suo posto la restituzione della merce.

13. Il committente può esercitare il vincolo e il diritto di compensazione solo nella misura in cui le controrichieste siano dichiarate incontestate o legittime.

Accredito

14. I resi vengono accreditati solo in caso di previo consenso da parte nostra. Un accredito per merci nell’imballaggio originale e adatte a essere rimesse in commercio è pari a 2/3 del valore calcolato della merce in caso di reso esente da tasse di porto.

Esportazione e riesportazione

15. Poiché in molti Paesi vi sono vincoli contrattuali, i nostri prodotti possono essere esportati e riesportati solo con il nostro esplicito consenso. Le condizioni di vendita, spedizione e pagamento valide per l’esportazione vengono indicate nella nostra offerta scritta.

Contratti a chiamata

16. In caso di contratti a chiamata ci riserviamo il diritto di produrre o di far produrre in sistema chiuso la quantità ordinata. Se non sono stati presi altri accordi, le quantità e le date di chiamata sono subordinate alle nostre possibilità di produzione e di consegna; tuttavia, la chiamata deve esserci comunicata almeno un mese prima del termine di consegna. Se la merce non viene richiamata come fissato nel contratto, ci riserviamo il diritto di considerarla come consegnata allo scadere di un periodo di tolleranza appropriato o di recedere dal contratto.

Consegna

17. Salvo diversamente specificato, consegniamo “franco fabbrica”. Per il rispetto del termine o la scadenza di consegna è determinante la nostra notifica in merito alla disponibilità di spedizione o di ritiro. Se la spedizione o il ritiro della merce subiscono ritardi per qualsivoglia motivo da ricondurre al committente, le spese supplementari sorte saranno a carico del committente.

18. Le consegne parziali sono accettabili in una misura adeguata e ci riserviamo il diritto di addebitarle separatamente.

19. Le consegne superiori o inferiori a quanto fissato per motivi di produzione sono ammissibili nell’intervallo di tolleranza fino al 10% della quantità complessiva ordinata. Il prezzo complessivo varia in base all’ammontare.

20. La merce notificata come pronta per la spedizione deve essere accettata immediatamente dal committente. In caso contrario, ci riserviamo il diritto di inviarla a nostro piacimento o di immagazzinarla a spese e a rischio dell’acquirente.

21. In mancanza di un accordo specifico, scegliamo il mezzo e la via di trasporto che riteniamo più appropriata.

22. Con il passaggio della merce alle ferrovie, all’impresa di spedizioni o al vettore, in ogni caso al più tardi quando la merce lascia il magazzino la fabbrica, il rischio viene trasferito in toto, anche per consegne franco fabbrica e franco domicilio, al committente, anche se abbiamo effettuato la consegna. Il diritto e le spese dello scarico merce sono a carico del committente. Ci occupiamo di predisporre assicurazioni solo in base alle istruzioni e ai costi sostenuti dal committente.

23. Il nostro obbligo di consegna è subordinato all’autoapprovvigionamento corretto e puntuale, a meno che la causa dell’autoapprovvigionamento scorretto o in ritardo non sia da ricondurre a noi.

24. I termini di consegna vengono prolungati in misura ragionevole in caso di controversie sindacali, in modo particolare sciopero e blocco o qualora sorgessero ostacoli imprevedibili che esulano dalla nostra volontà, a patto che possa essere provato che tali ostacoli pregiudicano in maniera significativa la produzione o la spedizione della merce. Ciò vale anche nel caso in cui tali circostanze si verifichino presso il precedente fornitore. Tali regolamenti valgono per i termini di consegna. Se l’esecuzione del contratto diventa irragionevole per una delle parti, la parte in questione ha la facoltà di recedere dal contratto.

Riserva di proprietà

25. Ci riserviamo il diritto di proprietà della merce consegnata finché non è stata pagata (merce soggetta a diritto di proprietà) e nello specifico fino all’adempimento di tutti i crediti, ivi compresi i crediti contingenti, derivanti dal rapporto commerciale, qualunque ne sia il fondamento giuridico.

26. Il committente può vendere la merce soggetta a diritto di proprietà solo nell’ambito di consuete transazioni commerciali e fin tanto che non è in ritardo nell’esecuzione del pagamento, a condizione che le rivendicazioni derivanti dalla rivendita vengano trasferite a noi. Il committente non vanta alcun diritto su ulteriori disponibilità della merce soggetta a diritto di proprietà.

27. In caso di violazione degli obblighi da parte del committente, in particolare in caso di ritardo di pagamento, ci riserviamo il diritto, allo scadere di un termine ragionevole di dilazione di pagamento imposto al committente, di recedere dal contratto e di esigere la restituzione della merce; le disposizioni di legge sul carattere non necessario della fissazione di un termine rimangono impregiudicate. Il committente è tenuto a restituire la merce.

28. Le rivendicazioni dell’acquirente derivanti dalla rivendita o dal noleggio della merce soggetta a diritto di proprietà vengono cedute a noi sin da ora per sicurezza. Il diritto di esigere crediti derivanti dalla rivendita decade in caso di annullamento da parte nostra, possibilità a noi riservata al più tardi in caso di ritardo del pagamento da parte del committente.

29. La lavorazione e la trasformazione della merce soggetta a diritto di riserva avvengono per noi in qualità di produttori ai sensi dell’art. 950 del codice civile tedesco (BGB), senza che ci vengano imposti obblighi derivanti. La merce lavorata/trasformata è da considerarsi “merce soggetta a diritto di proprietà”. In caso di trasformazione, collegamento e combinazione della merce riservata insieme ad altre merci da parte del committente, ci spetta il diritto di comproprietà del nuovo prodotto nel rapporto del valore della fattura della merce riservata rispetto al valore della fattura di altre merci utilizzate. Se il nostro diritto di proprietà decade a seguito di lavorazione, trasformazione, collegamento o combinazione, il committente è tenuto a cedere a noi sin d’ora i diritti di proprietà a lui spettanti in merito al nuovo oggetto o merce nella misura pari al valore della fattura della merce riservata e si impegna a conservarla per noi. I diritti di comproprietà da ciò derivanti valgono come merci soggette a diritto di proprietà.

30. L’acquirente è tenuto a informarci immediatamente consegnandoci la documentazione necessaria all’intervento in caso di misure di esecuzione forzata da parte di terzi nei confronti della merce soggetta a diritto di proprietà, dei crediti a noi ceduti o di altre cauzioni di qualsivoglia tipo. Ciò vale anche per altre limitazioni imposte alla merce riservata.

31. Se il valore economico realizzabile dei crediti in essere esistenti supera i crediti assicurati complessivamente di almeno il 20%, su richiesta dell’acquirente siamo obbligati allo svincolo delle cauzioni di nostra scelta.

Vizi delle merci

32. La natura della merce è determinata in funzione delle condizioni tecniche di consegna concordate. Se dobbiamo consegnare delle merci in base a disegni, specifiche, modelli, ecc. del committente, quest’ultimo si assume il rischio dell’idoneità per l’uso previsto. Salvaguardie e garanzie devono essere considerate tali espressamente per iscritto.

33. I vizi delle merci devono essere notificati per iscritto immediatamente, in ogni caso entro e non oltre sette giorni dalla consegna. I vizi delle merci che non possono essere identificati entro tale termine anche a un’analisi più approfondita devono essere notificati immediatamente per iscritto entro sette giorni dalla scoperta.

34. Se sono state concordate un’accettazione delle merci o un’ispezione del primo articolo, si esclude la contestazione di vizi che l’acquirente potrebbe eventualmente constatare all’accettazione o all’ispezione della prima consegna della merce.

35. Se il committente non ci dà l’opportunità di convincerci del difetto o se, su richiesta, non ci fornisce la merce reclamata o dei campioni, non può rivendicare il suo diritto di reclamo dei vizi.
36. A nostra discrezione, possiamo eliminare il vizio o sostituire l’articolo con un altro articolo privo di difetti.

37. Le spese connesse all’inadempimento sono a nostro carico nella misura in cui, a nostro giudizio, l’ammontare comparato al valore che avrebbe la merce senza il difetto e il livello del difetto sono per noi ragionevoli (in proporzione). Si escludono le spese del committente connesse al montaggio e/o allo smontaggio della merce difettosa, all’eliminazione in proprio del difetto e a costi supplementari derivanti dal fatto che la merce venduta e consegnata si trova in luogo diverso da quello designato.

Responsabilità

38. In caso di violazione di doveri contrattuali e che esulano dal contratto siamo responsabili del risarcimento, anche per i nostri dipendenti dirigenti e altri agenti ausiliari, solo nei casi di negligenza grave o dolo, limitatamente ai danni tipicamente prevedibili in base al contratto al momento della stipula del contratto; per il resto, decliniamo qualsiasi responsabilità per vizi e danni consequenziali dovuti ai vizi.

39. Le limitazioni di cui sopra non valgono in caso di violazione negligente di obblighi contrattuali importanti; tra questi si contano, ad esempio, il dovere di consegnare la merce puntualmente e in stato impeccabile, e gli obblighi di protezione e di cura della merce che devono consentire al committente l’uso dell’articolo fornito conformemente a quanto fissato nel contratto. Tali limitazioni non valgono in caso di lesioni colpose o di danni che minano la vita e la salute e neanche nel caso in cui abbiamo intenzionalmente taciuto riguardo a difetti a noi noti o se abbiamo assunto la garanzia per la natura della merce fornita, nonché di responsabilità obbligatoria in base alla legge tedesca sulla responsabilità dei prodotti difettosi. Le normative vigenti sull’onere della prove rimangono impregiudicati.

40. Se siamo in ritardo con la consegna o con altri servizi concordati, il committente, ai sensi dei punti 35-36 ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno dovuto al ritardo oltre alla fornitura del servizio; tuttavia, in caso di colpa lieve, ci si limita al 10% del prezzo concordato per la prestazione soggetta a ritardo. Rimane impregiudicato il diritto del committente a richiedere il risarcimento al posto dell’esecuzione della prestazione, rifacendosi a quanto descritto nei punti 35-36.

41. Eventuali responsabilità contrattuali da parte del committente nei nostri confronti a causa o nell’ambito della consegna della merce si prescrivono nel termine di un anno a decorrere dalla consegna della merce. Tale termine vale anche per merci che, conformemente al loro consueto utilizzo, sono state impiegate per una costruzione causandone il vizio, a meno che tale utilizzo non sia stato concordato per iscritto. Rimangono impregiudicate la nostra responsabilità derivante da violazioni dei diritti causate intenzionalmente o per negligenza grave, lesioni corporali colpose o altri danni colposi che minano la vita e la salute, nonché la prescrizione di diritti di rivalsa (art. 478 e 479 del codice civile tedesco).


Disegni e descrizioni

42. Ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore in merito a preventivi, bozze, disegni e altre documentazioni; tali documenti possono essere divulgati a terzi solo previo nostro consenso. I disegni e le altre documentazioni appartenenti alle offerte devono essere restituiti su nostra richiesta.

Mezzi di fabbricazione (modelli, utensili, forme)

43. I costi di produzione per i mezzi di fabbricazione (modelli, utensili, forme, stampi) vengono addebitati separatamente al committente, salvo diversamente concordato. Ciò vale anche per i mezzi di fabbricazione che devono essere sostituiti in seguito a usura.

44. La nostra responsabilità per i mezzi di fabbricazione si limita alla consueta cura. I costi della manutenzione, dello stoccaggio e della cura sono a carico del committente.

45. Se il committente durante il periodo di produzione dei mezzi di fabbricazione sospende la collaborazione con noi o la termina, i costi di produzione fino a quel momento sostenuti sono a suo carico.

46. Anche se il committente li ha pagati, i mezzi di fabbricazione rimangono in nostro possesso almeno fino al termine del contratto di fornitura. Dopodiché, il committente ha il diritto di esigere i mezzi di fabbricazione, a patto che abbia soddisfatto in toto tutti gli obblighi derivanti dal rapporto commerciale.

47. Conserviamo i mezzi di fabbricazione fino a un anno a decorrere dall’ultima consegna all’acquirente. Il dovere di custodia termina se il committente, nonostante il termine di 1 mese comunicatogli per iscritto, non esige la restituzione dei mezzi di fabbricazione e non ha effettuato nuovi ordini.

48. Se abbiamo consegnato articoli realizzati in base a disegni, modelli e altre documentazioni forniteci dal committente, quest’ultimo si assume la responsabilità che non vengano violati diritti di terzi. Se eventuali terzi, avvalendosi dei diritti di protezione industriale, ci impediscono la fabbricazione e la consegna degli articoli in questione, senza essere obbligati a effettuare una valutazione della situazione giuridica, ci riserviamo il diritto di sospendere qualsiasi altra attività e di esigere un risarcimento dei danni in caso di responsabilità del committente. Il committente si impegna altresì a esonerarci immediatamente da qualsivoglia obbligo nei confronti di terzi.

Riservatezza

49. Il committente si impegna a utilizzare per le finalità perseguite in comune e a tenere segrete con la stessa cura dei propri documenti e conoscenze tutta la documentazione (tra cui modelli, campioni e dati) e conoscenze a lui rese note in base al rapporto commerciale qualora da noi ritenute confidenziali o se dimostriamo un chiaro interesse a rispettarne la segretezza. Tale obbligo inizia dalla prima ricezione dei documenti o conoscenze e termina 36 mesi a decorrere dalle cessazione del rapporto commerciale.

50. L’obbligo di cui sopra non si applica a documentazioni e conoscenze generalmente note o già note al committente al momento del ricevimento senza che quest’ultimo fosse vincolato dall’obbligo di riservatezza o trasmesse da un terzo autorizzato alla trasmissione o sviluppate dal committente senza sfruttamento di documentazioni o conoscenze soggette all’obbligo di segretezza.

Documenti di vendita

51. Con l’introduzione di nuovi documenti di vendita, tutti i prezzi e le offerte precedenti perdono la validità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche o miglioramenti costruttivi agli utensili con conseguenti divergenze risultanti dalle immagini e dalle dimensioni e dai pesi indicati nel catalogo.